L’uso non esclusivo del marchio “Qualità Trentino” è consentito unicamente con riguardo ai prodotti o categorie di prodotti agroalimentari che rispondano a criteri qualitativi definiti nei relativi disciplinari, con riferimento ai metodi di produzione, alle loro caratteristiche ed alla loro origine e che siano ricompresi, quali produzioni rappresentative del Trentino, nelle “Linee di indirizzo per la promozione dei prodotti del Trentino”, redatte annualmente dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Trento e approvate dalla Provincia.
In ogni caso il marchio di qualità non viene utilizzato per prodotti contrassegnati dalla Denominazione di Origine Protetta (DOP) o Indicazione Geografica Protetta (IGP) recante il termine “Trentino”.
Per converso, il marchio può essere apposto sui prodotti DOP e IGP non contenenti il termine “Trentino” nella denominazione di origine tutelata purché ritenuti rappresentativi del territorio (è in ogni caso necessario presentare domanda presso il Soggetto Gestore, corredandola dei disciplinari DOP/IGP, del Piano di controlli e della certificazione ottenuta).
Questi i disciplinari approvati ad oggi:
Questo pacchetto di disciplinari non esaurisce assolutamente la gamma di produzioni che si fregeranno e potranno fregiarsi del marchio di qualità: il marchio è infatti aperto a tutti i produttori che fanno della qualità e del legame con il territorio il loro tratto distintivo e di riconoscibilità nei confronti del consumatore e che potranno dimostrarlo attraverso un rigoroso processo di certificazione.